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10 ANNI DI TUTELA CONSUMATORE FAENZA!
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Dieci anni di impegno, innovazione e risultati - è con grande orgoglio che celebriamo i 10 anni di attività.
Fin dal principio, Tutela Consumatore Faenza ha dimostrato un impegno continuo nella difesa dei consumatori, attraversando anche le difficoltà di chi si impegna a svolgere un mestiere come il nostro, contro il sistema bancario. A giugno 2014 la società ha infatti cominciato il suo percorso con una visione chiara e un impegno appassionato per fornire soluzioni di consulenza ai consumatori, consentendo loro l’accesso a servizi di grande qualità, senza anticipare un euro. L’idea iniziale era quella di realizzare una squadra di professionisti altamente qualificati, che hanno poi consentito di raggiungere i risultati ottenuti. Inoltre l’obiettivo ambizioso era rappresentato dal fare tutto ciò abbattendo le barriere geografiche, lavorando su tutto il territorio nazionale, senza intermediari. Tutela Consumatore Faenza ha saputo adattarsi alle mutevoli esigenze del mercato e al susseguirsi delle evoluzioni normative di settore. Dal supporto ai consumatori alle partnership con fornitori digitali all’avanguardia, l'azienda ha dimostrato una flessibilità straordinaria e una capacità di evolversi con il passare delle stagioni. Il vero termometro dell’apprezzamento dei servizi di consulenza proposta, è la soddisfazione dei clienti, e la Società ha accumulato un numero davvero importante di recensioni positive, oltre che ad un passaparola contagioso che ha contribuito alla diffusione del concetto che è possibile agire contro una banca, credenza mitologica fino al 2009/2010. Non da meno dobbiamo sottolineare come la società non si è limitata a offrire servizi di consulenza di alta qualità senza anticipi, ma ha anche dimostrato un forte impegno sociale in quanto ha effettuato oltre 100.000 consulenze in questi anni finalizzate ad informare più persone possibili sui diritti dei consumatori. Mentre ripensiamo al percorso fatto fino ad oggi, non possiamo non guardare avanti con fiducia. Tutela Consumatore intende rimanere un punto di riferimento per i clienti di tutta Italia e per far questo occorre innovarsi e seguire le tendenze del settore, nonché le esigenze della clientela. Migliaia di cause sono in fase di preparazione, per dare la possibilità ai nostri assistiti di ottenere i loro rimborsi mantenendo l’impostazione di partenza: nessun anticipo! Il merito di tutto va ai collaboratori di Tutela Consumatore, a loro va il grazie più grande, perché attraverso la crescita delle persone è stato possibile far crescere anche la struttura: grazie a tutti coloro che sono qui con noi ora ma anche a coloro che oggi non lavorano più con Tutela Consumatore ma che hanno contribuito al nostro sviluppo. Nuove avvincenti sfide ci attendono e noi siamo pronti ad affrontarle. Per tutto ciò che concerne mutui casa, cessione del quinto, prestiti personali, segnalazioni Crif, prestiti auto, carte di credito, i nostri esperti sono sempre a vostra disposizione.

“𝐏𝐮𝐫𝐭𝐫𝐨𝐩𝐩𝐨 𝐦𝐢 𝐡𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐟𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚𝐫𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚…”
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- 𝐈𝐥 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐓𝐮𝐭𝐞𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐅𝐚𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐫𝐢𝐠𝐮𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐥𝐞 𝐛𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐟𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐥 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐬𝐨 𝐞 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐚𝐝 𝐮𝐧 𝐞𝐪𝐮𝐨 𝐫𝐢𝐦𝐛𝐨𝐫𝐬𝐨 -
Qualche giorno fa, un nostro cliente ci contatta e ci dice di essersi ricordato di aver chiuso in anticipo un altro contratto con la finanziaria.
Ci invia tra i documenti anche una copia di una comunicazione che in base all'interpretazione del cliente non gli consente però di ottenere ulteriori rimborsi su quella posizione perchè ha firmato una "liberatoria".
Controllando il documento, tuttavia, è palese come esso non rappresenti una quietanza liberatoria per la banca, seguita ad una transazione in quanto vengono a mancare alcune determinanti caratteristiche della transazione: la banca fa un calcolo applicandosi un forte sconto rispetto alla vigente giurisprudenza e liquida il cliente con due spicci.
A tal proposito è bene citare la sentenza n.466/23 del Trib. di Treviso con la quale il giudice ha ricordato che "appare evidente la mancanza sia di una determinazione quantitativa e causale di ciò cui il cliente rinunciava, sia della sua consapevolezza circa il suo diritto ad ottenere il rimborso di somme ulteriori rispetto a quelle già restituite in suo favore dalla finanziaria in occasione dell’estinzione".
In conclusione, la sentenza emessa dal giudice di Treviso rappresenta un importante tassello per favorire comunque un intervento per recuperare la differenza tra quanto corrisposto dalla banca e ciò che invece è somma spettante al consumatore.
Se ti trovi in questa situazione, non esitare a far valere i tuoi diritti. Contattaci per i tuoi dubbi, di seguito un esempio della lettera contestabile.

La Corte di Cassazione ha detto sì!
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Ancora una conferma del diritto alla restituzione di tutti i costi applicati per il consumatore che estingue in anticipo il proprio finanziamento. Questa volta è la Suprema Corte di Cassazione - Sezione II Civile - con Ordinanza del 6 settembre 2023, n. 1951 a confermare la facoltà di ottenere il rimborso dei costi sostenuti e non ancora maturati per il consumatore che estingue anticipatamente il proprio contratto di prestito. Nella fattispecie, altra nota interessante, il contratto oggetto del contenzioso era precedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 141/2010 ma ciò nonostante la Corte ha sancito che:
La sentenza impugnata va, pertanto cassata, con rinvio al Tribunale di Napoli in persona di altro magistrato che applicherà i seguenti principi di diritto:
“L’art.125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n.141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all’autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.
“E’ nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perchè determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell’art.33 del D. Lgs 206/2005”.

Un altro passo importante nella direzione già tracciata dalla Corte di Giustizia Europea con la cosiddetta Sentenza Lexitor (C-383/18).

#news #abf #cartedicredito #rimborsi
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Interessante poker di decisioni ABF a favore dei consumatori riguardanti le carte di credito revolving e le irregolarità che spesso esse celano.
In data 23 giugno, l'Arbitro Bancario Finanziario, tra le altre decisioni pubblicate, ha in particolare emesso le decisioni numero 1095/2023, 861/2023, 1093/2023 e 328/2023 tutte afferenti contenziosi sulle carte di credito revolving.
Spesso i clienti ci contattano e ci chiedono di verificare il tasso delle loro carte di credito revolving e può capitare che effettivamente alcune di esse non comprendano nel TAEG tutte le spese sostenute dal debitore (ad esempio le spese di incasso della rata, o le spese di gestione annua della carta).
Quali sono le irregolarità rilevate in queste decisioni ABF? Parliamo di:
-costi esclusi dal calcolo del TAEG;
-linea di credito collocata da personale senza le dovute autorizzazioni in ambito finanziario (addetto GDO).
Se hai sottoscritto una carta di credito revolving e non sei sicuro del tasso applicato, fai controllare la tua posizione ai nostri periti.
Pre-analisi gratuita (*in presenza della documentazione necessari) e in 48 ore.
#tutelaconsumatorefaenza #carterevolving #rimborsicartedicredito #nullitataeg #taegdifforme #rimborsiconsumatori

Raccontaci di te!
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Se stai leggendo questo articolo, forse sei solo una persona curiosa, o forse sei una persona che ha bisogno di confrontarsi con un esperto per i suoi dubbi sulle sue posizioni debitorie e prestiti con le banche.
Insomma, se hai maturato delle domande sull'argomento, il consiglio spasimato che possiamo darti è quello di compilare il form "CONTATTI" in alto a destra nella nostra homepage del sito e compilare con i tuoi dati, una tua nota introduttiva e se non trovi un argomento specifico (prestito personale, mutuo, cessione del quinto, segnalazione crif) seleziona "altro".
Nel giro di qualche ora al massimo, un nostro incaricato potrà così contattarti e capire con te quelle che sono le tue richieste e come possiamo aiutarti.
Cosa possiamo offrirti di diverso dai nostri concorrenti?
-professionalità;
-esperienza;
-casistica;
-attenzione al Cliente;
-consulenza iniziale gratuita e senza anticipi;
-pagamento solo in caso di risultato positivo;
-possibilità di assistere i consumatori su tutto il territorio italiano;
-numerosissime recensioni positive e reali, a garanzia del nostro operato.
#tutelaconsumatorefaenza

Novità per i consumatori che hanno rinegoziato un prestito negli ultimi 10 anni
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Lexitor sì o Lexitor no? L’art.11-octies è incostituzionale? E il decreto sostegni-bis che “sostegno” reale apportava ai consumatori e alla normativa vigente?
A tutte queste domande ha risposto la Corte Costituzionale. Dalla Piazza del Quirinale infatti ogni dubbio è stato spazzato via in ragione dei diritti dei consumatori.
E’ molto interessante la motivazione della Pronuncia 263/2022 del 22/12/2022 nella quale vengono affrontati anche gli effetti distorsivi di alcune norme non di rango primario, applicate negli ultimi anni.
Un esempio su tutti di questo meccanismo è quello che divideva i costi up-front da quelli recurring, ovvero quelli fissi ed iniziali da quelli soggetti a maturazione nel tempo.
Dal momento in cui Banca d’Italia ha invitato gli operatori del settore ad operare con maggiore trasparenza e chiarezza la suddivisione tra costi fissi e variabili, incredibilmente gli importi delle spese fisse iniziali e non restituibili, secondo l’orientamento dell’Organo di Vigilanza Bancaria, sono aumentate esponenzialmente: ad esempio spese di istruttoria pratica che passano da 250 euro a 900 euro e così via.
La Pronuncia delle Corte Costituzionale ha sancito che la sentenza C-383/18 cd. Lexitor deve essere applicata nell’ordinamento italiano e che il consumatore ha diritto ad un’equa riduzione di tutti i costi inseriti nel contratto.
Davide contro Golia, i consumatori contro i grandi gruppi bancari; sì perché di questo si tratta.
Ora spetta ad associazioni e operatori del settore informare i clienti che il vento è cambiato, che c’è la possibilità di verificare la correttezza dell’operato di banche e finanziarie per i prestiti (cessione del quinto stipendio e prestiti personali), estinti negli ultimi 10 anni.
Tutela Consumatore è fiera di correre al fianco dei consumatori e resta a disposizione per dubbi e chiarimenti.
Contattateci per approfondire la vostra posizione, senza impegno e senza anticipi.

Contenzioso “pensioni invalidità INPS”
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Abbiamo deciso di aiutare i consumatori, che spesso ce ne fanno richiesta e affiancare i nostri Clienti in questa procedura, affinché vengano riconosciuti i loro diritti, in base alle effettive condizioni di salute.
Di cosa si tratta nello specifico? Le richieste di invalidità dei cittadini vengono spesso valutate con eccessiva severità dalla commissione medica dell’INPS, insufficiente e non coerente con le reali condizioni di invalidità delle persone. Le tabelle di invalidità sono costruite per “scaglioni” e occorre rientrare nello scaglione più alto possibile cui si ha diritto, compatibilmente con il proprio stato di invalidità, senza accontentarsi dello scaglione più basso che più facilmente è attribuito.
Per questo Tutela Consumatore Faenza offre un servizio unico nel suo genere, in collaborazione con i suoi specialisti, a tutti coloro che si trovano in questa spiacevole situazione.
Cosa apprezzano maggiormente i nostri Assistiti? Il servizio prevede una gestione e assistenza completa della pratica e prevede un compenso solo a risultato: in caso di insuccesso non verrà richiesta nessun importo per il servizio di consulenza e assistenza erogato.
Se hai bisogno di maggiori informazioni, invia una mail a info@tutelaconsumatore.it o chiama il nostro numero dedicato: 0546/623006.
Tutela Consumatore da quasi 10 anni al fianco dei cittadini.

Tutela Consumatore, tutte le ultime novità in materia di contenzioso bancario
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#BREAKINGNEWS
Negli ultimi mesi abbiamo registrato moltissimi aggiornamenti importanti per la nostra attività che condividiamo con i nostri Clienti e con i potenziali Clienti, coloro insomma che sono interessati ad approfondire i nostri ambiti di intervento:
1/10/2022 - Cambiano le regole dell'Arbitro Bancario Finanziario, da oggi possono essere sottoposte a decisione solo contenziosi relativi a fatti accaduti negli ultimi sei anni. Il precedente periodo di competenza temporale dell'ABF riguardava fatti, documenti e comportamenti dal 01/01/2009.
30/09/2022 - Il Tribunale di Bergamo riconosce il diritto del consumatore ad un'equa riduzione del debito per tutti i costi inseriti nel contratto non maturati indipendentemente dalla loro natura, in occasione dell'estinzione anticipata di un prestito, seguendo le indicazioni della Sentenza Lexitor C-383/18. Avremo aggiornamenti importanti verso la fine dell'anno sulla questione sottoposta all'attenzione della Corte Costituzionale in quanto in contrasto con i contenuti del decreto sostegni bis del 2021.
20/09/2022 - L'Autorità Garante per la Concorrenza del Mercato (AGCM, o Antitrust), apre un fascicolo su un importante gruppo bancario per la verifica della correttezza dell'istituto nella commercializzazione dei suoi mutui.
25/07/2022 - La Corte di Appello di Milano conferma l'applicabilità nell'ordinamento italiano della Sentenza Lexitor, con conseguente diritto al rimborso degli importi indebitamente trattenuti dalla banca in occasione dell'estinzione anticipata del prestito.
21/07/2022 - Arriva la risposta alla procedura Antitrust-AGCM di un importante gruppo bancario (PS11920).
18/05/2022 - Pubblicata Decisione ABF del Collegio di Palermo sull'impossibilità di collocare prodotti finanziari (in questo caso un fido) per i centri della Grande Distribuzione Organizzata privi di iscrizione OAM (nullità del contratto).
03/05/2022 - L'Arbitro Bancario pubblica due Decisioni del Collegio di Coordinamento riguardanti una dicotomia contrattuale in merito al metodo di calcolo di restituzione di talune voci contrattuali, risolta a favore del consumatore.
07/04/2022 - La Corte di Appello di Palermo conferma l'inserimento dei costi assicurativi nella verifica del parametro della soglia usura su pratiche di Cessioni del Quinto: condannata la banca.

Contatta il nostro centralino al n. 0546/623006 o inviaci una mail a info@tutelaconsumatore.it per saperne di più.

Trasparenza erogazioni pubbliche
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La Società comunica che eventuali aiuti pubblici ricevuti sono sottoposti all'obbligo di trasparenza.
Le erogazioni a favore di qualsiasi soggetto fiscale sono consultabili sul sito rna.gov.it:
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
In caso di malfunzionamento del link, consultare https://www.rna.gov.it
Tutela Consumatore Srls - Faenza (RA)

La Corte d’Appello di Milano riconosce l’efficacia della Sentenza Lexitor
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Milano. Importante passo in avanti sul fronte della tutela del consumatore.

La fine del 2019 ha portato un’importante novità nel settore della tutela dei consumatori, infatti con la sentenza C-383/18 pubblicata l’11 settembre 2019 e ribattezzata caso “Lexitor”, la Corte di Giustizia Europea ha affermato che in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, il consumatore ha diritto alla restituzione di una quota non maturata di tutti i costi posti a suo carico per il periodo nel quale non ha usufruito del prestito, indipendentemente dalla loro natura (ripetibili o iniziali/una tantum).

Prima della sentenza Lexitor, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, era previsto nel nostro ordinamento, un rimborso per il consumatore che riguardava esclusivamente i costi recurring (soggetti a maturazione nel tempo). La sentenza Lexitor, invece, oltre ai costi recurring, ha stabilito che il risparmiatore ha diritto anche al rimborso dei costi up front (ovvero quelli iniziali). Va precisato che tale divisione veniva operata in piena autonomia da ciascuna banca e Banca d’Italia, a riguardo, nel 2018 (Prot.154964/18) aveva inviato un monito al mercato di cui riportiamo un passaggio molto chiaro che testimonia alcune distorsioni del mercato: “È stata diffusamente riscontrata la mancanza di chiarezza nella rappresentazione dei costi (ad esempio: duplicazione di commissioni a fronte di una medesima attività; ambiguità nel discriminare tra costi upfront e recurring). Ciò può tradursi in un ingiustificato innalzamento del livello complessivo dei costi e in una sottovalutazione degli importi oggetto di restituzione in caso di estinzione anticipata dei contratti. Sono numerose le decisioni dell' ABF che censurano tali comportamenti”.

Il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), con la decisione n. 26525 dell’11 dicembre 2019, ha riconosciuto l’immediata applicabilità dei principi espressi dalla Corte di giustizia europea confermando il diritto dei consumatori, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, al rimborso di ogni costo sostenuto per il periodo residuo del prestito. Secondo il Collegio di Coordinamento "l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

A questa sentenza ha fatto seguito la Circolare di Banca d’Italia del dicembre 2019 presente anche nel sito di Bankit nella sezione vigilanza, “Credito ai consumatori. Rimborso anticipato dei finanziamenti” pubblicata il 14 gennaio 2020, che riconosceva il diritto del Consumatore ad una riduzione dei costi totali del credito, di fatto, recependo la cd. sentenza Lexitor.

Migliaia di consumatori fino a luglio 2021 si sono mossi da quel dicembre 2019 in prima persona o tramite professionisti del settore, per farsi riconoscere i propri rimborsi, sulla via tracciata dal caso polacco Lexitor.

A luglio 2021 però, in piena emergenza sanitaria e pandemica, Lega e Forza Italia, anche se a dir la verità anche altre forze politiche di schieramento opposto “ci avevano provato” tempo addietro, propongono un emendamento, inserito nel decreto “sostegni”-bis. Nonostante il disperato tentativo di associazioni di consumatori e altri attenti operatori del mercato, l’articolo 11-octies del sostegni-bis (convertito nella legge n. 106 DEL 23/07/2021), viene approvato esattamente così, come presentato e ha messo in discussione tutto il contenzioso instauratosi dopo la sentenza della CGUE Lexitor.

L’intervento contenuto nel sostegni-bis non aveva nulla a che fare con la pandemia ed è stato oggetto insieme ad altri emendamenti off-topic del monito del Presidente Mattarella resosi conto che il decreto conteneva molti punti scollegati dalla pandemia.

Dopo la legge 106/21 la giurisprudenza dei Tribunali e Giudici di Pace chiamati a pronunciarsi in materia di estinzione anticipata dei prestiti, si era un po’ divisa sebbene appannaggio della tesi pro-consumatore e quindi dell’applicabilità della Lexitor.

Cronologicamente poi si arriva ad ottobre quando viene reso noto l'atteso Coordinamento ABF (decisione n. 21676 dell'ottobre 2021) con il quale l’Arbitro Bancario Finanziario, in seguito all’entrata in vigore del 'sostegni-bis', rimette in discussione il suo precedente operato e torna sui suoi passi: la Lexitor è applicabile solo ai contratti sottoscritti dal 25 luglio 2021 in poi, cancellando di fatto tutte le estinzioni anticipate degli ultimi 10 anni e con esse i diritti dei consumatori.

Un’altra tappa importante nella vicenda Lexitor si è verificata a novembre 2021 ed è rappresentata dall’importante iniziativa del Dott. Enrico Astuni, Giudice del Tribunale Ordinario di Torino, che ha rimesso alla Corte Costituzionale con ricorso in via incidentale, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021. Su questo fronte ancora pendente, si attendono novità dalla Corte Costituzionale ad inizio del prossimo anno.

Anche la Banca d'Italia, dopo l'Arbitro Bancario, fa un passo indietro post approvazione del “sostegni-bis”, con la circolare pubblicata in data 3/12/2021, dove rivede la propria posizione, sostiene l'art.11-octies e riconosce la validità della Lexitor solo per i contratti stipulati dopo il 25/07/2021.

I Tribunali fino ad oggi si erano espressi maggiormente a favore del consumatore e della Lexitor, come testimoniano alcune delle seguenti sentenze, tutte post L.106/21:

• Tribunale di Savona, sentenza del 15/09/2021;
• Tribunale di Napoli Nord, sentenza del 23/09/2021;
• Tribunale di Brindisi, sentenza del 4/10/2021;
• Tribunale di Genova, sentenza del 14/10/2021;
• Tribunale di Ivrea, sentenza del 7/12/2021;
• Tribunale di Torino, sentenza del 20/01/2022.

Alcune delle sentenze fino ad oggi note erano già appelli di precedenti pronunce dei Giudici di Pace, ma mai fino ad ora si era arrivati ad una presa di posizione di una Corte d’Appello, tra l’altro in un foro molto importante, come quello di Milano appunto.

Come anticipato poche ore fa è arrivata questa sentenza della Corte di Appello di Milano davvero importante e ben articolata che ridà prestigio, vigore e lustro alle disposizioni della CGUE contenute nella sentenza Lexitor, anche dopo la legge 106/21.

La partita è tutto meno che chiusa ma certamente la visione della Corte meneghina creerà giurisprudenza e siamo orgogliosi di essere stati protagonisti di questa vicenda in prima persona.

Tutti coloro che sono interessati ai nostri servizi possono contattare Tutela Consumatore Faenza per avere maggiori informazioni su come ottenere il rimborso di quanto pagato e non dovuto sui loro prestiti contro Cessione del Quinto Stipendio, ma anche Prestiti Personali e Prestiti Finalizzati.

Commento alla Decisione ABF nr. 19315 del 30/08/2021
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Con la Decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) n. 19315/2021, è stato fatto un passo importante verso la trasparenza e la tutela dei consumatori. Il tasso infatti che la banca ha applicato al prestito personale oggetto della controversia, è risultato superiore al tasso soglia usura del periodo, in base ai limiti stabiliti ogni trimestre da Banca d'Italia secondo la normativa antiusura L 108/96.
Per questo motivo l'ABF ha stabilito in base all'art.1815 del c.c. la gratuità del prestito con conseguente restituzione di tutte le somme pagate dal cliente ad eccezione del capitale preso a prestito.
La succitata 108/96 dichiara la nullità di tutte le clausole contrattuali che prevedono interessi superiori ai limiti fissati per legge.
La presenza di tassi di interesse usurai può verificarsi al momento della sottoscrizione di un contratto di finanziamento oppure quando è in corso la restituzione del prestito.
Nel caso specifico la banca aveva escluso dal calcolo del TEG (Tasso Effettivo Globale), cioè il tasso di riferimento utilizzato dalla Banca d'Italia per fissare la soglia antiusura, espresso in percentuale e su base annua, il costo della polizza assicurativa connessa e contestuale al finanziamento, sottoscritto nel 2014.
Questo significa che per il consumatore c'è sempre il tempo di verificare anche ciò che è stato fatto sui suoi contratti bancari passati (si può intervenire sui prestiti sottoscritti fino a 10 anni prima del reclamo).
Perciò, se sei un consumatore e stai leggendo questo articolo ed il tasso del tuo prestito personale o prestito finalizzato ti sembra troppo elevato, verifica con noi se il tasso è regolare oppure se ricade tra quelli cosiddetti in usura. Puoi ottenere dei rimborsi molto importanti con il nostro aiuto.
Tutela Consumatore da oltre 7 anni assiste i consumatori nelle loro problematiche quotidiane con banche e finanziarie

Nuova interessante vittoria sul fronte Prestiti Personali e TAEG
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E' davvero un grande successo quello ottenuto per Salvatore, che grazie all'intervento di Tutela Consumatore ed i suoi tecnici specializzati, ha recuperato oltre 6.000 euro su di un prestito personale sottoscritto nel 2011 e poi estinto anticipatamente. Gli specialisti dell'Unità Operativa Prestiti Personali di Tutela Consumatore Faenza, hanno rilevato in particolare l'errata indicazione del TAEG del contratto a causa della mancata inclusione della polizza assicurativa nel Tasso Annuo Effettivo Globale.
Se hai sottoscritto un 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒕𝒊𝒕𝒐 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆 o 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍𝒊𝒛𝒛𝒂𝒕𝒐 con assicurazione dal 2011 in poi, contattaci in privato per avere maggiori informazioni circa la possibilità anche per te di ottenere un rimborso.
Compila il form sul sito e ti ricontattiamo il prima possibile.
#tutelaconsumatorefaenza #taegerrato #prestitipersonali #rimborsiprestiti #nonsolocqs

Caso “Lexitor”, da un Tribunale campano ancora un altro “SI” al diritto del Consumatore
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24 Maggio 2021 - Questa volta è un Tribunale campano, dove la banca aveva trascinato un Consumatore per la sua richiesta di rimborso commissionale relativa alla pratica di Cessione del Quinto dello Stipendio estinta in anticipo e chiesto di accertare al Giudice la correttezza del conteggio effettuato in occasione del rimborso anticipato del nostro Cliente, che riconosce il diritto del Consumatore ad ottenere la restituzione delle commissioni connesse alla pratica e non maturate in caso di estinzione anticipata. Il nostro Cliente aveva sottoscritto nel 2012 il Suo contratto di CQS, poi rinegoziato nel 2017, dopo 5 anni, trovandosi a sostenere una cifra da egli ritenuta eccessiva e che l'ha portato a richiedere il nostro intervento. Il Tribunale ha rigettato la richiesta della banca e accolto la domanda riconvenzionale che ha accertato il diritto per il nostro Cliente ad una restituzione di oltre 6.000 euro.
Anche tu hai voglia di verificare il tuo contratto di finanziamento? Visita il nostro sito e compila il form.
Tutela Consumatore Faenza, dal 2014 leader nel settore del contenzioso bancario.

Vuoi il finanziamento? Firmi questa polizza…
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La polizza assicurativa per ottenere un mutuo o un prestito personale non è obbligatoria ma la prassi bancaria nonostante gli interventi di Ivass, Banca d’Italia, Antitrust e l’evolversi della normativa di settore a favore del consumatore, ancora oggi è quella di far passare queste polizze assicurative, ovunque nel contratto indicate come “facoltative” o in alcuni casi nemmeno citate, come indispensabili per ottenere il credito.
Ma è davvero così?
Qualche anno fa Tutela Consumatore ha cominciato, sollecitata da numerose richieste di suoi Clienti insoddisfatti dai limitati rimborsi assicurativi ottenuti, a proporre rimedio a queste pratiche commerciali scorrette con un servizio unico nel suo genere che consente ai mutuatari (il servizio è attivo su prestiti finalizzati, prestiti personali, mutui casa) di comprendere ogni aspetto della copertura assicurativa e verificare la reale adeguatezza e possibilità di utilizzo della polizza appena sottoscritta.
Ad oggi centinaia di mutuatari hanno già richiesto la nostra consulenza, scopri #attentialmutuo su https://attentialmutuo.it

Problemi di phishing e la tua banca non ci sente?
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Tutela Consumatore contro il fenomeno in crescita del phishing, ovvero la sottrazione di denaro tramite falsi avvisi della banca via mail, chiamate o sms.
Abbiamo aiutato la Signora Renata a recuperare il denaro sottratto con l'inganno tramite strumenti di pagamento online, in quanto la sua banca le aveva negato il rimborso addebitandole ogni responsabilità.
La Signora Renata, si è rivolta a noi per recuperare 2.750 euro che grazie ad un accordo stragiudiziale raggiunto con la banca, le ha permesso di recuperare gran parte del maltolto.
Se anche tu che stai leggendo questo articolo, sei stato vittima di phishing, invia una mail a info@tutelaconsumatore.it.
Per la tua consulenza su:
- Cessione del Quinto/delegazione di pagamento estinte in anticipo o rinegoziante negli ultimi 10 anni;
- Prestito Personale/finalizzato estinto (in anticipo o pagato fino in fondo) e stipulato dal 01/01/2009 al 31/12/2014;
- Mutuo Casa appena stipulato (ultimi 90 giorni o in fase di preventivo), con contestuale stipula di polizze;
- Prestito Personale/Finalizzato appena erogato (ultimi 90 giorni o in fase di preventivo), con contestuale stipula di polizze;
- Verifica e pulizia CRIF, contro le tue segnalazioni illegittime.

Tutela Consumatore Faenza, dal 2014 al fianco dei Consumatori

Online la nuova versione di attentialmutuo.it
Martedì 1 dicembre 2020. Online il restyling del nostro servizio #attentialmutuo, un servizio unico nel suo genere dedicato...

Martedì 1 dicembre 2020.
Online il restyling del nostro servizio #attentialmutuo, un servizio unico nel suo genere dedicato a chi ha recentemente stipulato un prestito (mutuo casa, prestito personale, prestito finalizzato).
Scopri #attentialmutuo, centinaia di clienti già soddisfatti.
Attenti Al Mutuo: "la scelta giusta per il futuro del mutuo"

E’ nel momento del bisogno che la banca non si vede…
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E' nel momento del bisogno che...
Durante l'emergenza Covid, Tutela Consumatore si è schierata a fianco dei suoi clienti per ottenere la sospensione delle rate dei mutui.
In un momento di grande difficoltà, il Decreto Cura Italia aveva previsto la possibilità di richiedere la sospensione delle rate di mutuo per le famiglie danneggiate dal Covid 19.
Non è difficile immaginare quale sollievo sarebbe potuto essere, per molte famiglie che hanno visto crollare il reddito e le aspettative, la sospensione delle rate mensili che già tanto pesavano, sui bilanci familiari, anche prima di questa tragedia.
Ma, nonostante il decreto e gli accordi tra l'ABI e le associazioni dei consumatori, solo una famiglia su cinque, fra quelle che hanno fatto richiesta da sole, è riuscita ad ottenere la sospensione del mutuo. Più della metà ha subito gravi ritardi nella risposta o addirittura, non ha neanche ricevuto risposta.
Una famiglia su quattro si è poi vista respingere la richiesta.
Ed è contro queste palesi ingiustizie che Tutela Consumatore si è attivata, in questi mesi di emergenza, ottenendo la giusta posticipazione per i clienti che ne avevano diritto.
Tutela Consumatore è sempre attiva sul fronte di difesa dei cittadini.

Arbitro Bancario Finanziario – Modifiche al Regolamento dell’A.B.F.
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La Banca d'Italia ha approvato alcune modifiche al Regolamento dell'dell'Arbitro Bancario Finanziario; l'intervento legislativo chiude la consultazione pubblicata nel dicembre 2018 e comporta alcune importanti modifiche al funzionamento dell'ABF. Alcuni di questi cambiamenti entrano in vigore già dal 1° ottobre 2020, come il termine entro il quale la banca può dare riscontro al reclamo presentato che passa da 30 a 60 giorni. La modifica più importante, tuttavia, riguarda in ogni caso la variazione del limite temporale per le controversie più datate, così modificato "Il nuovo limite di competenza temporale previsto alla Sezione I, Paragrafo 4, delle Disposizioni, per cui non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso, si applicherà a partire dal 1° ottobre 2022. Fino a tale data, potranno continuare ad essere sottoposte all’ABF le controversie relative a operazioni o comportamenti non anteriori al 1° gennaio 2009 (ossia al limite di competenza temporale sinora vigente per l’ABF)."
Questo significa una sostanziale riduzione della materia competente dell'Arbitro Bancario che da ottobre 2022 potrà riguardare controversie su contratti e comportamenti successivi ad ottobre 2016, tagliando in pratica oltre 4 anni di tutela, per i ricorrenti.

Avviso apertura selezione di personale / Sede di Faenza
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Si ricerca impiegata/o per la nostra Sede di Faenza. La risorsa, dopo un iniziale periodo di formazione specifica, si occuperà di supportare l'ufficio di back office pratiche, con il data-entry dei dati dei contratti e dei clienti, predisponendo i relativi atti e documentazione. Candidata/o ideale in possesso di diploma di ragioneria o titolo equipollente, anche senza precedenti esperienze di lavoro. Richieste serietà, volontà, dinamicità e una buona conoscenza dei principali browser di navigazione e del pacchetto office.

Per inviare la propria candidatura è necessario spedire una mail a info@tutelaconsumatore.it oppure tutelaconsumatoresrls@gmail.com, indicando nell'oggetto "selezione del personale agosto 2020".

La ricerca è rivolta a uomini e donne (L.903/77 - L.125/91).

Sede di lavoro: FAENZA
Contratto proposto: tirocinio formativo

E’ in arrivo l’Arbitro Assicurativo
Dopo l’arbitro bancario finanziario (ABF) e l'arbitro per le controversie finanziarie (ACF), arriva la figura dell’arbitro assicurativo che dovrebbe essere avviato, presumibilmente...

Dopo l’arbitro bancario finanziario (ABF) e l'arbitro per le controversie finanziarie (ACF), arriva la figura dell’arbitro assicurativo che dovrebbe essere avviato, presumibilmente, entro fine 2020. Cosa prevede la legge: con il d.l. del 21/05/2018 il governo italiano ha istituito la figura dell’arbitro assicurativo, introdotta dalla dir. UE n.97/2016. L’arbitro assicurativo si occuperà della risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di assicurazioni e sarà gestito dall’Ivass, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Lo scopo è quello di ridurre i costi legati alle controversie legali tra consumatori e assicurazioni. L’introduzione di un sistema meno burocratico e più efficace, la riduzione del ricorso alle aule dei tribunali, la diminuzione delle tempistiche, avranno effetti positivi non solo per i consumatori ma anche per le stesse compagnie di assicurazione. Dai dati Ivass le assicurazioni ricevono ogni anno circa 50.000 reclami.

Obiettivo n.1: Trattare alla pari con la banca
Hai mai pensato a qual è il tuo potere contrattuale con una banca? Certo, nel momento in cui devi fare un mutuo o un prestito e possiedi il merito creditizio per farlo, le banche ti inseguono, ti dicono quanto sei bello e bravo e quanto sarebbero felici di poter accontentare ogni tua esigenza e richiesta....

Hai mai pensato a qual è il tuo potere contrattuale con una banca?
Certo, nel momento in cui devi fare un mutuo o un prestito e possiedi il merito creditizio per farlo, le banche ti inseguono, ti dicono quanto sei bello e bravo e quanto sarebbero felici di poter accontentare ogni tua esigenza e richiesta.
𝘈 𝘷𝘰𝘭𝘵𝘦 𝘤𝘢𝘱𝘪𝘵𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘭𝘢 𝘣𝘢𝘯𝘤𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘵𝘪 𝘩𝘢 𝘥𝘪𝘮𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘯𝘪𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢̀, 𝘴𝘪𝘢 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘮𝘦𝘯𝘰 𝘤𝘩𝘪𝘢𝘳𝘢 𝘦 𝘵𝘳𝘢𝘴𝘱𝘢𝘳𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘯𝘦𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢𝘵𝘵𝘪. Quella che magari ti ha richiesto una garanzia assicurativa inutile, che in realtà ti protegge solo in casi rarissimi, come la perdita del lavoro per incidente nello spazio (e tu non sei un astronauta)...
𝙏𝙞 𝙨𝙫𝙚𝙡𝙤 𝙪𝙣𝙖 𝙘𝙤𝙨𝙖: 𝙡'𝙝𝙖𝙞 𝙥𝙖𝙜𝙖𝙩𝙖 𝙙𝙖𝙫𝙫𝙚𝙧𝙤 𝙢𝙤𝙡𝙩𝙤 𝙥𝙚𝙧 𝙦𝙪𝙚𝙡𝙡𝙤 𝙘𝙝𝙚 𝙫𝙖𝙡𝙚.
Se non ti accorgi di nulla, come fa la maggior parte delle persone, succede che ti tieni la tua polizza da astronauta e continui felice a pagare le rate. Ma se invece per qualche ragione tu ti accorgessi di questa cosa o semplicemente 𝘴𝘦 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘤𝘶𝘯𝘰 𝘵𝘦 𝘭𝘢 𝘴𝘱𝘪𝘦𝘨𝘢𝘴𝘴𝘦 𝘪𝘯 𝘮𝘢𝘯𝘪𝘦𝘳𝘢 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘭𝘪𝘤𝘦, che fare?
La prima reazione (ed è sbagliata, ascolta me), è quella di recarsi dal tuo direttore della banca, quella che “ti ha trattato così bene”... Nel migliore dei casi sarà molto occupato, o dovrà sentire dalla direzione, o cercherà di convincerti che i tuoi sospetti sono ingiusti ed infondati.
Bene, ma se non ti convincono che fare? Puoi provare a rivolgerti ad un avvocato? Ma perché dovresti anticipare dei soldi per scoprire un tuo diritto quando…
Q̴u̴a̴n̴d̴o̴?̴
Quando esistono società di consulenza specializzata, come Tᴜᴛᴇʟᴀ Cᴏɴsᴜᴍᴀᴛᴏʀᴇ Fᴀᴇɴᴢᴀ, che ti permettono senza anticipare un euro, di trattare alla pari con la tua banca.
Come puoi capire se è seria?
Beh, già il fatto che ti chiediamo un compenso solo al risultato è indicativo. Inoltre potrai trovare maggiori informazioni anche nelle recensioni di Google e Facebook cercando Tutela Consumatore Faenza.
𝐺𝑙𝑖 𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑡𝑖 𝑓𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑎𝑟𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑑𝑒𝑟 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑛𝑜𝑠𝑐𝑖𝑢𝑡𝑖 𝑖 𝑡𝑢𝑜𝑖 𝑑𝑖𝑟𝑖𝑡𝑡𝑖.
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ABF Il diritto del Consumatore a Roma
Un nostro Cliente di Roma, aveva estinto nel luglio del 2011 un finanziamento stipulato nel 2007. In sede di estinzione, la finanziaria non gli aveva scontato una buona parte di spese e commissioni definite contrattualmente come 'non rimborsabili'....

Un nostro Cliente di Roma, aveva estinto nel luglio del 2011 un finanziamento stipulato nel 2007. In sede di estinzione, la finanziaria non gli aveva scontato una buona parte di spese e commissioni definite contrattualmente come "non rimborsabili".
Il Collegio di Roma, dell'Arbitro Bancario Finanziario, a fronte di un reclamo circostanziato presentato da Tutela Consumatore Faenza, ha riconosciuto invece come rimborsabili, anche quelle somme che la finanziaria si era trattenuta e da noi contestate.
Questo soprattutto in virtù di una nuova sentenza della Corte di Giustizia Europea, denominata "Caso Lexitor", che impone alle banche e finanziarie di considerare tutti i costi di un finanziamento come rimborsabili, alla stregua degli interessi.
Ne ha accettato la replica della finanziaria che sosteneva che la sentenza non era applicabile su pratiche estinte prima della emissione della sentenza stessa.
Grazie al nostro intervento il nostro Cliente di Roma è stato rimborsato con la bella somma di 3.610,75€.
Un episodio positivo per il Cliente capitolino, merito del lavoro preciso e sartoriale dei nostri esperti e della scelta di Eraldo di affidarsi a Tutela Consumatore Faenza.
Siamo vicini ai nostri Clienti in ogni parte d'Italia, anche nella sua Capitale.

L’Arbitro Bancario riconosce la sentenza della Corte di Giustizia Europea.
La sentenza della Corte di Giustizia Europea, denominata 'Lexitor' la quale sancisce che in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, da parte di un consumatore,...

La sentenza della Corte di Giustizia Europea, denominata "Lexitor" la quale sancisce che in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, da parte di un consumatore, la banca deve ristorare tutti i costi e le commissioni applicati sul finanziamento stesso in modo equo ed adeguato alla parte di finanziamento che non viene portato a termine, è stato oggetto di una Decisione del Collegio di coordinamento da parte dell'Arbitro Bancario Finanziario.
In sintesi l'Arbitro Bancario ha riconosciuto la necessità di applicare l'interpretazione che i giudici della Corte di Giustizia Europea hanno dato della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, in particolare nei termini seguenti:
“Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”e ancora “in caso di adempimento anticipato degli obblighi che gli derivano dal contratto di credito, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, compresi i costi il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito”.
In pratica, se avete estinto o rinegoziato un finaziamento, che sia un prestito o una cessione del quinto, è possibile richiedere un rimborso anche per tutti quei costi che la banca aveva inserito nel contratto come "non rimborsabili" in caso di anticipata estinzione.
In questo caso, rivolgersi a consulenti esperti è fondamentale per evitare la prevedibile opposizione o reticenza da parte degli istituti bancari oggetto di reclamo.

Sentenza Lexitor, La Corte di giustizia Europea a favore dei consumatori
La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza denominata 'Lexitor' si è schierata dalla parte dei consumatori, sancendo che i costi e le commissioni che le banche definivano 'upfront',...

La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza denominata "Lexitor" si è schierata dalla parte dei consumatori, sancendo che i costi e le commissioni che le banche definivano "upfront", cioè non rimborsabili in caso di anticipata estinzione o rinegoziazione, devono invece essere considerati alla stregua di tutti gli altri costi, commissioni e interessi, cioè rimborsabili in ogni tipo di estinzione avvenuta prima della naturale conclusione del prestito.
Tale sentenza ha effetti retroattivi e quindi applicabile anche alle estinzioni avvenute prima della sentenza.
Questo significa che è possibile chiedere un rimborso per tutte le pratiche di finanziamento che i consumatori hanno estinto o rinegoziato negli ultimi 10 anni.
Ovviamente gli istituti bancari cercheranno in tutti i modi di opporsi a questa decisione o per ridurre e ritardare le istanze dei consumatori.
Per questo motivo è davvero importante, per chi ha estinto o rinegoziato un prestito in passato, rivolgersi a consulenti esperti in contenzioso bancario per ottenere il giusto rimborso.

Rimborso su una cessione del quinto
Palermo è un città bellissima del nostro bellissimo paese. Ma da quando è stata emessa questa sentenza dell'Arbitro Bancario, è una città ancora più felice di prima....

Palermo è un città bellissima del nostro bellissimo paese.
Ma da quando è stata emessa questa sentenza dell'Arbitro Bancario, è una città ancora più felice di prima.
Grazie a Tutela Consumatore, una delle sue cittadine, Nunzia, ha ricevuto un bel rimborso.
Nunzia è uno dei 10.000 clienti che grazie al lavoro dei nostri esperti, ha ricevuto un rimborso dalla banca con cui aveva istruito una cessione del quinto, poi estinta in anticipo.
Nella seduta del 24/01/2020, il Collegio di Palermo dell'Arbitro Bancario Finanziario ha riconosciuto a Nunzia un rimborso di 5.400,33 €, accogliendo il reclamo presentato in maniera impeccabile dai nostri periti.
Una somma importante a cui Nunzia non sapeva di avere diritto.
E' stata la fiducia che ha avuto nel servizio "Torna a casa Quinto", seppur distanti e nella professionalità dei nostri consulenti a permettere ciò.
Tutela Consumatore Faenza ha recuperato tutta la documentazione che serviva a dimostrare i diritti di Nunzia ed ha lavorato al meglio per regalarle un bel momento, sia quando ha ricevuto la telefonata del suo consulente che la informava del successo, sia in seguito quando con l'importo ricevuto ha potuto togliersi qualche soddisfazione, per lei e per la sua famiglia.
L'Italia è una sola grande nazione, in cui operare per difendere i diritti di tutti i consumatori.

Avvenimento importante: trasferimento sede
Dal 1° Agosto 2019 Tutela Consumatore si è trasferita nei nuovi uffici di Viale Risorgimento 22, sempre a Faenza, nel cuore della Romagna....

Dal 1° Agosto 2019 Tutela Consumatore si è trasferita nei nuovi uffici di Viale Risorgimento 22, sempre a Faenza, nel cuore della Romagna. L'ampliamento della Sede si è reso necessario a completamento della crescita costante delle attività di consulenza e assistenza ai consumatori di tutta Italia. Da questi nuovi uffici, ampi e moderni, Tutela Consumatore continuerà a crescere, soprattutto nella gamma di servizi e consulenza, con l'inserimento di nuovi fronti di contenzioso, rispettando la propria filosofia, ossia permettere ai consumatori di godere di consulenze qualificate e di alto livello, senza anticipare nulla, riuscendo così a contrapporsi ai poteri forti di banche e finanziarie.

E' un investimento che ci rende orgogliosi perchè significa che stiamo andando nel verso giusto e la nostra forza è la sempre crescente fiducia dei Clienti nelle nostre capacità.
E' cresciuto il numero dei consulenti e dei periti, da quelli che seguono il nostro storico servizio (il rimborso sulla cessione del quinto del quinto) a quelli che seguono servizi più innovativi come "attentialmutuo", prestiti personali e CRIF.
E' cresciuto il numero dei clienti e delle pratiche che seguiamo.
E' cresciuto anche il numero dei rimborsi che i nostri clienti ricevono.
E' cresciuto il numero degli studi legali che richiedono di convenzionarsi con noi, e che ci permettono di essere presenti ed efficaci su tutto il territorio nazionale.
Per ogni tipologia di contenzioso ci sarà un ufficio dedicato e sarà continuamente implementata la tecnologia che ci permette di essere veloci e precisi nella battaglia quotidiana per ottenere dei giusti risarcimenti a favore dei nostri clienti.

Tutela consumatore ha una percentuale di successi molto più alta della media.
L’Arbitro Bancario Finanziario ha presentato, in data 20 giugno 2019 la relazione annuale sulle attività del 2018. Il numero dei ricorsi pervenuti nell’anno in oggetto è di 27.041, con un calo del 12%....

L’Arbitro Bancario Finanziario ha presentato, in data 20 giugno 2019 la relazione annuale sulle attività del 2018.
Il numero dei ricorsi pervenuti nell’anno in oggetto è di 27.041, con un calo del 12%.
Il 64% dei ricorsi è relativo alle sole cessioni del quinto, testimoniando che al momento, è questo il settore dove i consumatori hanno trovato maggiori motivi di reclamo.
Sicuramente il merito, perché di merito si parla quando si sostengono le giuste istanze dei cittadini, va a quelle società di consulenza come Tutela Consumatore Faenza, che si sono specializzate nel corso degli anni proprio sulle anomalie contrattuali dei prodotti legati al DPR. 180/50 che è quello che dovrebbe regolare questo tipo di finanziamenti.
I collegi più attivi sono quelli di Roma e Milano, ma anche nel resto dei collegi ABF il numero dei reclami è elevato. Segno che l’intero territorio nazionale è interessato da operazioni non proprio chiare e trasparenti da parte degli istituti bancari.
Un altro dei segnali significativi è che il 69% dei ricorsi ha avuto esito positivo, con un rimborso ai consumatori di ben 21 milioni di euro.
Un dato che gratifica enormemente i nostri esperti e consulenti che, con una percentuale di successi ben superiore alla media ABF, cioè del 95%, possono tranquillamente affermare che sono i migliori!

Che cos’è l’IVASS (ex ISVAP)?
L'IVASS è l'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni. Un ente di diritto pubblico che si occupa di garantire la protezione degli assicurati e la trasparenza e correttezza delle procedure che le imprese di assicurazione adottano nei confronti della loro clientela....

L'IVASS è l'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni. Un ente di diritto pubblico che si occupa di garantire la protezione degli assicurati e la trasparenza e correttezza delle procedure che le imprese di assicurazione adottano nei confronti della loro clientela.
L'ente opera perseguendo la sana e prudente gestione delle suddette imprese e controllando contratti e offerte intervenendo in caso di poca chiarezza, trasparenza e soprattutto, scarsa adeguatezza alle esigenze e caratteristiche del consumatore.
Ogni qualvolta vi sia un caso di poca trasparenza o scarsa adeguatezza nei contratti assicurativi connessi a finanziamenti o mutui di un ostro cliente, Tutela Consumatore analizza il problema e, se opportuno, presenta un reclamo all'IVASS.
I nostri esperti sono sempre in prima fila nella difesa del consumatore.

Cos’è L’Arbitro Bancario Finanziario?
L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) che possono sorgere tra i clienti, le banche e gli altri intermediari finanziari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari;...

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) che possono sorgere tra i clienti, le banche e gli altri intermediari finanziari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari; rappresenta un'opportunità di tutela più semplice, rapida ed economica rispetto a quella offerta dal tribunale ordinario.

Una volta che la controversia non trovi una soluzione stragiudiziale attraverso la presentazione di un reclamo presso banche o finanziarie, Tutela Consumatore utilizza di frequente lo strumento dell’ABF per avere un giudizio esterno, indipendente e autorevole che riconosca le ragioni dei suoi clienti.

Ovviamente l’esito del reclamo è vincolato anche alla qualità del reclamo stesso, che deve essere correlato da una documentazione chiara e comprovante le ragioni e deve contenere i giusti richiami alle leggi e alle sentenze giudiziarie che compongono la base del reclamo stesso.

Per questo motivio i periti di Tutela Consumatore si aggiornano continuamente su tutto il corpo di leggi e di giudizi che vengono emanati in relazione alle varie tipologie di contenzioso in ambito bancario e finanziario.

Ed è la soprattutto qualità dei nostri reclami che ci permette di avere una percentuale di successi molto elevata, ottenuti in tempi più brevi e di importi superiori rispetto a chiunque altro.

Euribor e Mutui a tasso variabile
Negli ultimi 5 anni l'Euribor (acronimo di EURo Inter Bank Offered Rate, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro tra le principali banche europee) ne ha davvero passate di tutti i colori....

Negli ultimi 5 anni l'Euribor (acronimo di EURo Inter Bank Offered Rate, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro tra le principali banche europee) ne ha davvero passate di tutti i colori.
L'Euribor è il principale valore di riferimento nei mutui a tasso variabile anche in Italia. Questo parametro è stato sotto l'occhio del ciclone per diverse motivazioni, tra loro molto differenti, ma con lo stesso effetto ovvero quello di far pagare degli interessi più alti di quanto dovuto, al mutuatario.
La prima vicenda e probabilmente anche la più eclatante risale al 2013 quando la Commissione Europea ha sanzionato noti istituti di credito per aver alterato il procedimento di determinazione dell’Euribor con riferimento al periodo settembre 2005-maggio 2008 (sentenza n. AT 39914 del 3/12/2013). La sentenza è stata resa nota solo nel 2016 e conferma che in quegli anni vi è stata una grave manipolazione nel mercato, tale da comportare un diritto al risarcimento per indeterminatezza e manipolazione del tasso per il mutuatario. Parliamo di un danno stimato per coloro che hanno pagato interessi tra il 2005 e il 2008 di quasi 2 miliardi di euro.
Come se ciò questo non bastasse, nei primi mesi del 2015, l’Euribor è divenuto negativo: una circostanza che il sistema bancario non aveva previsto contrattualmente e che è stata gestita in maniera poco corretta anche da alcuni grossi istituti di credito, con la conseguenza che le rate dei mutui a tasso variabile di molte famiglie non sono scese come avrebbero dovuto in quanto per problemi informatici o poca trasparenza, le banche non si sono adeguate o si sono attivate tardivamente. E’ possibile in questi casi ricevere rimborsi dai 200 ai 2.000 euro, in base alle caratteristiche del mutuo e al perdurare del calcolo errato da parte della banca.
Per richiedere una pre-analisi gratuita e senza impegno del tuo mutuo prima casa a tasso variabile, al fine di verificare se il tuo contratto rientra tra quelli con tassi alterati, scrivi a info@tutelaconsumatore.it oppure lascia i tuoi dati su https://tutelaconsumatore.it, oppure contattaci al centralino al n.0546/623006 e prenota un appuntamento con uno specialista del settore mutui.

Oltre 10 mila consumatori, grazie alle nostre consulenze, hanno ottenuto un rimborso.