...
Ancora una conferma del diritto alla restituzione di tutti i costi applicati per il consumatore che estingue in anticipo il proprio finanziamento. Questa volta è la Suprema Corte di Cassazione - Sezione II Civile - con Ordinanza del 6 settembre 2023, n. 1951 a confermare la facoltà di ottenere il rimborso dei costi sostenuti e non ancora maturati per il consumatore che estingue anticipatamente il proprio contratto di prestito. Nella fattispecie, altra nota interessante, il contratto oggetto del contenzioso era precedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 141/2010 ma ciò nonostante la Corte ha sancito che:
La sentenza impugnata va, pertanto cassata, con rinvio al Tribunale di Napoli in persona di altro magistrato che applicherà i seguenti principi di diritto:
“L’art.125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n.141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all’autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.
“E’ nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perchè determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell’art.33 del D. Lgs 206/2005”.
Un altro passo importante nella direzione già tracciata dalla Corte di Giustizia Europea con la cosiddetta Sentenza Lexitor (C-383/18).