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Milano. Importante passo in avanti sul fronte della tutela del consumatore.
La fine del 2019 ha portato un’importante novità nel settore della tutela dei consumatori, infatti con la sentenza C-383/18 pubblicata l’11 settembre 2019 e ribattezzata caso “Lexitor”, la Corte di Giustizia Europea ha affermato che in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, il consumatore ha diritto alla restituzione di una quota non maturata di tutti i costi posti a suo carico per il periodo nel quale non ha usufruito del prestito, indipendentemente dalla loro natura (ripetibili o iniziali/una tantum).
Prima della sentenza Lexitor, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, era previsto nel nostro ordinamento, un rimborso per il consumatore che riguardava esclusivamente i costi recurring (soggetti a maturazione nel tempo). La sentenza Lexitor, invece, oltre ai costi recurring, ha stabilito che il risparmiatore ha diritto anche al rimborso dei costi up front (ovvero quelli iniziali). Va precisato che tale divisione veniva operata in piena autonomia da ciascuna banca e Banca d’Italia, a riguardo, nel 2018 (Prot.154964/18) aveva inviato un monito al mercato di cui riportiamo un passaggio molto chiaro che testimonia alcune distorsioni del mercato: “È stata diffusamente riscontrata la mancanza di chiarezza nella rappresentazione dei costi (ad esempio: duplicazione di commissioni a fronte di una medesima attività; ambiguità nel discriminare tra costi upfront e recurring). Ciò può tradursi in un ingiustificato innalzamento del livello complessivo dei costi e in una sottovalutazione degli importi oggetto di restituzione in caso di estinzione anticipata dei contratti. Sono numerose le decisioni dell' ABF che censurano tali comportamenti”.
Il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), con la decisione n. 26525 dell’11 dicembre 2019, ha riconosciuto l’immediata applicabilità dei principi espressi dalla Corte di giustizia europea confermando il diritto dei consumatori, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, al rimborso di ogni costo sostenuto per il periodo residuo del prestito. Secondo il Collegio di Coordinamento "l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.
A questa sentenza ha fatto seguito la Circolare di Banca d’Italia del dicembre 2019 presente anche nel sito di Bankit nella sezione vigilanza, “Credito ai consumatori. Rimborso anticipato dei finanziamenti” pubblicata il 14 gennaio 2020, che riconosceva il diritto del Consumatore ad una riduzione dei costi totali del credito, di fatto, recependo la cd. sentenza Lexitor.
Migliaia di consumatori fino a luglio 2021 si sono mossi da quel dicembre 2019 in prima persona o tramite professionisti del settore, per farsi riconoscere i propri rimborsi, sulla via tracciata dal caso polacco Lexitor.
A luglio 2021 però, in piena emergenza sanitaria e pandemica, Lega e Forza Italia, anche se a dir la verità anche altre forze politiche di schieramento opposto “ci avevano provato” tempo addietro, propongono un emendamento, inserito nel decreto “sostegni”-bis. Nonostante il disperato tentativo di associazioni di consumatori e altri attenti operatori del mercato, l’articolo 11-octies del sostegni-bis (convertito nella legge n. 106 DEL 23/07/2021), viene approvato esattamente così, come presentato e ha messo in discussione tutto il contenzioso instauratosi dopo la sentenza della CGUE Lexitor.
L’intervento contenuto nel sostegni-bis non aveva nulla a che fare con la pandemia ed è stato oggetto insieme ad altri emendamenti off-topic del monito del Presidente Mattarella resosi conto che il decreto conteneva molti punti scollegati dalla pandemia.
Dopo la legge 106/21 la giurisprudenza dei Tribunali e Giudici di Pace chiamati a pronunciarsi in materia di estinzione anticipata dei prestiti, si era un po’ divisa sebbene appannaggio della tesi pro-consumatore e quindi dell’applicabilità della Lexitor.
Cronologicamente poi si arriva ad ottobre quando viene reso noto l'atteso Coordinamento ABF (decisione n. 21676 dell'ottobre 2021) con il quale l’Arbitro Bancario Finanziario, in seguito all’entrata in vigore del 'sostegni-bis', rimette in discussione il suo precedente operato e torna sui suoi passi: la Lexitor è applicabile solo ai contratti sottoscritti dal 25 luglio 2021 in poi, cancellando di fatto tutte le estinzioni anticipate degli ultimi 10 anni e con esse i diritti dei consumatori.
Un’altra tappa importante nella vicenda Lexitor si è verificata a novembre 2021 ed è rappresentata dall’importante iniziativa del Dott. Enrico Astuni, Giudice del Tribunale Ordinario di Torino, che ha rimesso alla Corte Costituzionale con ricorso in via incidentale, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021. Su questo fronte ancora pendente, si attendono novità dalla Corte Costituzionale ad inizio del prossimo anno.
Anche la Banca d'Italia, dopo l'Arbitro Bancario, fa un passo indietro post approvazione del “sostegni-bis”, con la circolare pubblicata in data 3/12/2021, dove rivede la propria posizione, sostiene l'art.11-octies e riconosce la validità della Lexitor solo per i contratti stipulati dopo il 25/07/2021.
I Tribunali fino ad oggi si erano espressi maggiormente a favore del consumatore e della Lexitor, come testimoniano alcune delle seguenti sentenze, tutte post L.106/21:
• Tribunale di Savona, sentenza del 15/09/2021;
• Tribunale di Napoli Nord, sentenza del 23/09/2021;
• Tribunale di Brindisi, sentenza del 4/10/2021;
• Tribunale di Genova, sentenza del 14/10/2021;
• Tribunale di Ivrea, sentenza del 7/12/2021;
• Tribunale di Torino, sentenza del 20/01/2022.
Alcune delle sentenze fino ad oggi note erano già appelli di precedenti pronunce dei Giudici di Pace, ma mai fino ad ora si era arrivati ad una presa di posizione di una Corte d’Appello, tra l’altro in un foro molto importante, come quello di Milano appunto.
Come anticipato poche ore fa è arrivata questa sentenza della Corte di Appello di Milano davvero importante e ben articolata che ridà prestigio, vigore e lustro alle disposizioni della CGUE contenute nella sentenza Lexitor, anche dopo la legge 106/21.
La partita è tutto meno che chiusa ma certamente la visione della Corte meneghina creerà giurisprudenza e siamo orgogliosi di essere stati protagonisti di questa vicenda in prima persona.
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