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- 𝐈𝐥 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐓𝐮𝐭𝐞𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐅𝐚𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐫𝐢𝐠𝐮𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐥𝐞 𝐛𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐟𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐥 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐬𝐨 𝐞 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐚𝐝 𝐮𝐧 𝐞𝐪𝐮𝐨 𝐫𝐢𝐦𝐛𝐨𝐫𝐬𝐨 -
Qualche giorno fa, un nostro cliente ci contatta e ci dice di essersi ricordato di aver chiuso in anticipo un altro contratto con la finanziaria.
Ci invia tra i documenti anche una copia di una comunicazione che in base all'interpretazione del cliente non gli consente però di ottenere ulteriori rimborsi su quella posizione perchè ha firmato una "liberatoria".
Controllando il documento, tuttavia, è palese come esso non rappresenti una quietanza liberatoria per la banca, seguita ad una transazione in quanto vengono a mancare alcune determinanti caratteristiche della transazione: la banca fa un calcolo applicandosi un forte sconto rispetto alla vigente giurisprudenza e liquida il cliente con due spicci.
A tal proposito è bene citare la sentenza n.466/23 del Trib. di Treviso con la quale il giudice ha ricordato che "appare evidente la mancanza sia di una determinazione quantitativa e causale di ciò cui il cliente rinunciava, sia della sua consapevolezza circa il suo diritto ad ottenere il rimborso di somme ulteriori rispetto a quelle già restituite in suo favore dalla finanziaria in occasione dell’estinzione".
In conclusione, la sentenza emessa dal giudice di Treviso rappresenta un importante tassello per favorire comunque un intervento per recuperare la differenza tra quanto corrisposto dalla banca e ciò che invece è somma spettante al consumatore.
Se ti trovi in questa situazione, non esitare a far valere i tuoi diritti. Contattaci per i tuoi dubbi, di seguito un esempio della lettera contestabile.